Art. 58.
(Progetti di legge e petizioni).

      1. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione di progetti di legge, redatti in articoli e sottoscritti da almeno 5.000 elettori della regione.
      2. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.